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Prenotazioni online: la clausola “Non Rimborsabile” non è valida se non approvata per iscritto

Prenotazioni online: la clausola “Non Rimborsabile” non è valida se non approvata per iscritto

Una recente sentenza del tribunale di Trapani ha creato un notevole precedente, dichiarando vessatoria la clausola “NON RIMBORSABILE”, che risulta quindi valida solo se approvata separatamente e per iscritto, cosa che per le prenotazioni online (sia dirette che tramite OTA) non avviene mai.

Tutto nasce da una errata prenotazione alberghiera effettuata tramite il portale Booking.com, che un soggetto aveva richiesto di cancellare richiedendo anche il rimborso al titolare della struttura. Il gestore dell’hotel aveva rifiutato la richiesta in quanto nel sito era ben specificato e in evidenza che l’adesione all’offerta era appunto “non rimborsabile”.

Con la sentenza del 14 ottobre 2019 il Giudice di Pace di Trapani ha però riconosciuto al cliente il rimborso dichiarando appunto che la clausola che prevede il mancato rimborso in caso di disdetta è una cosiddetta clausola vessatoria:

le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come “non rimborsabile” sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente.

Cosa sono le clausole vessatorie?

Le clausole vessatorie sono identificate dal codice civile come elementi che rendono, dal punto di vista contrattuale, una delle due parti molto più debole dell’altra. In questo caso, l’interpretazione della normativa fatta dal giudice di Trapani, è che la “penale” (cioè l’importo che l’hotel trattiene in caso di cancellazione, che arriva al 100% nel caso delle tariffe non rimborsabili) è da considerare a tutti gli effetti una clausola di questo tipo.

Quando viene effettuata una prenotazione online quindi, lo spuntare la casella delle condizioni generali di contratto non è sufficiente a ritenere che l’accettazione si estenda all’intero accordo, in quanto la clausola che prevede il pagamento della penale deve essere accettata specificamente dal cliente firmando un contratto: in questo modo quindi tutte le prenotazioni online devono essere considerate rimborsabili.

Sicuramente questo precedente può far sorgere alcune preoccupazioni nel settore turistico, dove ormai le prenotazioni online costituiscono la norma.

Sono molte le obiezioni che potrebbero essere sollevate a questa interpretazione, come il fatto che anche la cancellazione in modo unilaterale da parte del cliente è un aspetto che penalizza dal punto di vista contrattuale la struttura ricettiva. Specialmente se il cliente ha a disposizione tariffe rimborsabili e non rimborsabili, e sceglie consapevolmente la seconda opzione poiché più conveniente dal punto di vista economico.

Probabilmente delle politiche di cancellazione più eque (dove si prevede una penale progressiva in base all’anticipo con cui si comunica la disdetta) potrebbero essere considerate non vessatorie, e quindi più adatte per le prenotazioni online.

Tuttavia non c’è garanzia in caso di contenzioso.

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